IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nello stabilire, al comma 1, la riduzione del 30% della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005 dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati in esse operanti, prevede, al comma 2, che le amministrazioni statali procedano con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, al riordino degli organismi disciplinati da fonti diverse dalla legge o dal regolamento; Vista la Circolare emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 21 novembre 2006, recante «Linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'art. 29 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», e in particolare il paragrafo 2.2 nella parte in cui prevede che l'amministrazione orientata ad avvalersi ancora degli organismi esistenti alla data del 4 luglio 2006 ha l'onere di procedere ad un provvedimento ricognitivo, al fine di evitarne la soppressione ai sensi del comma 4 del citato art. 29; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1950, che ha istituito la Commissione nazionale per l'UNESCO in attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947 n. 1558, di adesione dell'Italia alla Convenzione di Londra del 16 novembre 1945, che ha istituito l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 970 di esecuzione della suddetta Commissione; Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1946, che ha istituito la Commissione per il riordinamento e la pubblicazione dei Documenti Diplomatici italiani; Ritenuto che gli organismi di cui ai citati decreti continuano ad essere indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali del Ministero degli affari esteri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; Decreta: Art. 1. Ricognizione degli organismi esistenti 1. In attuazione dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati i seguenti organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri: a) Commissione nazionale italiana per l'UNESCO; b) Commissione per il riordinamento e la pubblicazione dei Documenti Diplomatici italiani; 2. Fatti comunque salvi i nuovi limiti di spesa di cui all'art. 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, gli organismi di cui al comma 1 gia' operanti alla data del 4 luglio 2006, continuano a svolgere le rispettive attribuzioni nelle medesime composizioni e modalita' di funzionamento determinate dalle vigenti norme di riferimento.